Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, libero, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale, che deve garantire l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza slovena».